Delibera n.228 del 06-03-2023

L.R. 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”.

Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all’adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l’attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016.

Le criticità per la qualità dell’aria in Toscana sono relativi ai livelli di inquinamento del materiale particolato fine PM10, al biossido di azoto NO2 e all’ozono O3. Considerando la natura anche secondaria di alcuni di questi inquinanti, gli interventi previsti nei vari PAC, in relazione alle specifiche caratteristiche emissive presenti nel proprio territorio, mireranno principalmente alla riduzione delle emissioni di PM10 primario e di ossidi di azoto nonché alla riduzione dei precursori di PM10 secondario e di ozono in particolare composti organici volatili, ammoniaca e ossidi di zolfo, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dell’aria fissati dalle norme. Il PAC non ha scadenza se non al momento della nuova identificazione della aree di superamento che avviene di norma ogni cinque anni.  Come indicato, in Toscana, i superamenti del valore limite sono riferiti solo ad alcune aree e riguardano solo il materiale particolato fine PM10 relativamente alla sola media giornaliera ed al biossido di azoto NO2 relativamente alla sola media annuale. Per quanto riguarda il PM10, i dati derivanti dall’inventario regionale delle sorgenti di emissione IRSE e dal Progetto regionale PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana), indicano che le principali
sorgenti responsabili di questo inquinante sono la combustione incontrollata di biomassa derivante da generatori obsoleti e lo smaltimento degli scarti vegetali (abbruciamenti). Tali sorgenti contribuiscono infatti nei giorni di superamento fino al 53% alla formazione del PM10 primario presso la stazione di Lucca-Capannori posta in una area periferica dove è molto diffuso l’utilizzo della biomassa per il riscaldamento domestico.
La sostituzione di vecchi apparecchi inquinanti e obsoleti (Caminetti, Stufe e Caldaie) con prodotti ad alti rendimenti energetici e basse emissioni di particolato, per la climatizzazione invernale degli edifici rappresenta, insieme al risparmio energetico derivante dal miglioramento delle caratteristiche prestazionali degli edifici stessi, la principale strategia sulla base della quale individuare gli interventi da inserire nei PAC, tenendo conto sia delle specifiche criticità in materia di qualità dell’aria, che delle informazioni relative alle emissioni derivanti dal settore.

Incentivi per la riqualificazione dei Caminetti a focolare aperto e Stufe tradizionali

Il riscaldamento domestico a legna e a pellet, in particolare, è responsabile di quasi la metà delle emissioni totali regionali di polveri sottili primarie (PM10 e PM2,5) attribuibile
agli apparecchi più vecchi, quali caminetti aperti e stufe tradizionali che spesso sono poco efficienti e molto inquinanti. La misura prevede la predisposizione di appositi bandi per l’erogazione di incentivi alla chiusura o alla riqualificazione dei camini esistenti aperti, ad esclusione degli interventi di nuova edificazione, con apparecchi a “quasi zero emissioni” oppure con classificazione ambientale maggiore o uguale alle “4 stelle” di cui al D.M 186/2017.
La misura è obbligatoria per i comuni delle aree di superamento piana lucchese.
Modalità di attuazione: previsione della misura all’interno del PAC e connessa attività di comunicazione sulle iniziative di incentivazione regionali e nazionali anche attraverso l’attivazione di sportelli informativi.

Interventi inerenti la dismissione dei Generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” e pericolosi per la sicurezza

A seguito di interventi del corpo dei VV.FF per incendi di camino e canne fumarie per i quali viene comunicata l’inagibilità del sistema evacuazione fumi e nei casi in cui gli ispettori incaricati per i controlli di cui all’articolo 3 comma 1 lettera h-bis della l.r. n. 39 del 24.02.2005 riscontrino elementi di criticità dell’impianto tali da configurare immediati fattori di rischio per la sicurezza per i quali, ai sensi del regolamento adottato ai sensi dell’art. 23 sexies della l.r. 39/2005, è stata effettuata apposita notifica ai soggetti competenti all’adozione delle relative misure cautelari, il Comune è tenuto a imporre la dismissione del generatore di calore (compresi i focolari aperti) con classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al D.M. 186/2017, fatta salva la possibilità di messa a norma e riqualificazione dell’impianto con apparecchi con classe di prestazione emissiva maggiore o uguale alle “4 stelle”.
La misura è obbligatoria per i comuni dell’area di superamento piana lucchese e della piana Prato–Pistoia.
Modalità di attuazione: emissione ordinanza sindacale di dismissione/messa a norma dell’impianto.

Divieto di utilizzo dei generatori di calore (compresi focolari aperti e chiusi inclusi quelli destinati alla cottura dei cibi) alimentati a biocombustibile solido con classe di prestazione emissiva inferiore alle 3 stelle nei comuni dell’aria di superamento piana Lucchese

Si confermano le disposizioni obbligatorie previste dall’art. 1 comma 2 lettera b) della l.r. 74/2019, relative al divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle”, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide), nei comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM10) previsto dal d.lgs. 155/2010 e oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020.
Le limitazioni all’utilizzo si applicano ai generatori che non rappresentino l’unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi, installati in immobili posti a una quota altimetrica inferiore ai 200 mt s.l.m. del territorio interessato e durante il periodo dell’anno critico per la qualità dell’aria (1° Novembre – 31 Marzo).
La misura è obbligatoria per i comuni della piana Lucchese.
Modalità di attuazione: emissione ordinanza sindacale.



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